[1]Lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite

[2]1. Le parti ribadiscono l'importanza di procedere a uno scambio di opinioni e di buone prassi allo scopo di individuare settori e definire strategie d'azione congiunta per prevenire e contrastare la produzione, il traffico e il consumo di sostanze illecite in tutte le loro varianti, comprese le nuove sostanze psicoattive, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare le tre principali convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga del 1961, del 1971 e del 1988, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sui principi guida della riduzione della domanda di droga, approvate nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giugno 1998, alla dichiarazione politica e al piano d'azione adottati in occasione della 52ª sessione della commissione stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009 nonche' al documento conclusivo adottato nel corso della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga dell'aprile del 2016. 2. Le parti si adoperano inoltre per cooperare con altri paesi al fine di ridurre la produzione e il traffico di sostanze illecite, nel pieno rispetto del diritto internazionale, della sovranita' degli Stati e del principio della responsabilita' comune e condivisa.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art12 · fonte su Normattiva