[1]Modalita' e procedure di cooperazione

[2]1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione conformemente alle seguenti modalita' e procedure:

  • a)assistenza tecnica e finanziaria, dialogo e scambi di opinioni e di informazioni quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;
  • b)sviluppo della loro cooperazione bilaterale sulla base delle priorita' concordate per promuovere e integrare le politiche e strategie di sviluppo di Cuba;
  • c)promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione regionale dell'Unione europea;
  • d)promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione tematica dell'Unione europea;
  • e)promozione della partecipazione di Cuba, in veste di partner associato, ai programmi quadro dell'Unione europea;
  • f)promozione della cooperazione in settori di interesse comune tra le parti e con i paesi terzi;
  • g)promozione di modalita' e di strumenti innovativi di cooperazione e di finanziamento al fine di migliorare l'efficacia della cooperazione;
  • h)ulteriore vaglio delle possibilita' pratiche di cooperazione nel reciproco interesse. 2. L'Unione europea informa Cuba dei nuovi meccanismi e strumenti dei quali il paese potrebbe beneficiare. 3. L'assistenza umanitaria dell'Unione europea e' fornita sulla base delle esigenze individuate congiuntamente, e in linea con i principi umanitari, al verificarsi di calamita' naturali o di altro tipo. 4. Le parti stabiliscono congiuntamente procedure di lavoro adeguate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della cooperazione. Tali procedure di lavoro possono comprendere, all'occorrenza, l'istituzione di un comitato di coordinamento che si riunisca periodicamente per programmare, coordinare e seguire in modo sistematico tutte le azioni di cooperazione e le attivita' di informazione e di comunicazione volte a sensibilizzare in merito al sostegno fornito dall'Unione europea alle azioni. 5. Attraverso i propri organismi delegati competenti, Cuba:
  • a)effettua tutte le procedure di importazione, in esenzione da diritti e dazi doganali, per le merci e i fattori di produzione legati alle azioni di cooperazione;
  • b)gestisce, unitamente alle autorita' competenti in materia di sanita' e agricoltura, i controlli sanitari, veterinari e fitosanitari, ove necessario, e
  • c)completa le procedure in materia di migrazione per il personale che si reca a Cuba per esigenze legate alle azioni di cooperazione convenute, nonche' le procedure riguardanti altre autorizzazioni relative ai permessi di lavoro e di soggiorno temporanei per il personale espatriato che lavora temporaneamente a Cuba.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art18 · fonte su Normattiva