[1]Riciclaggio

[2]1. Le parti convengono di collaborare onde prevenire e contrastare il ricorso ai loro sistemi finanziari, alle loro istituzioni e a determinate attivita' e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attivita' criminali quali il traffico di droghe illecite e la corruzione e per finanziare il terrorismo. 2. Le parti convengono di procedere allo scambio di buone prassi, competenze, iniziative di sviluppo delle capacita' e attivita' di formazione, come concordato, per quanto riguarda l'assistenza tecnica e amministrativa volta all'elaborazione e all'attuazione delle normative e all'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. 3. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti:

  • a)scambi di informazioni pertinenti nell'ambito dei quadri legislativi delle Parti;
  • b)adozione e attuazione efficace di norme adeguate per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di azione finanziaria e il gruppo di azione finanziaria per l'America latina.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art29 · fonte su Normattiva