[1]Lotta contro la corruzione

[2]1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti collaborano in particolare al fine di:

  • a)migliorare l'efficacia organizzativa e garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilita', con la partecipazione delle rispettive istituzioni istituite per combattere la corruzione;
  • b)procedere allo scambio delle migliori prassi per rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' di contrasto e il sistema giudiziario;
  • c)prevenire la corruzione attiva e passiva nelle operazioni internazionali;
  • d)valutare l'attuazione delle politiche di lotta contro la corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nell'ambito del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
  • e)incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
  • f)agevolare le misure di identificazione e di recupero dei beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacita'.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art31 · fonte su Normattiva