[1]Lotta contro la corruzione
[2]1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti collaborano in particolare al fine di:
- a)migliorare l'efficacia organizzativa e garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilita', con la partecipazione delle rispettive istituzioni istituite per combattere la corruzione;
- b)procedere allo scambio delle migliori prassi per rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' di contrasto e il sistema giudiziario;
- c)prevenire la corruzione attiva e passiva nelle operazioni internazionali;
- d)valutare l'attuazione delle politiche di lotta contro la corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nell'ambito del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- e)incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
- f)agevolare le misure di identificazione e di recupero dei beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacita'.
Testo vigente dal 25 maggio 2019
