[1]Ambiti e modalita'

[2]1. Le parti convengono che il dialogo politico si svolga a intervalli regolari a livello di alti funzionari e a livello politico e abbracci tutti gli aspetti di interesse reciproco a livello regionale o internazionale. Le questioni da affrontare nel quadro del dialogo politico sono concordate in anticipo dalle parti. 2. Il dialogo politico tra le parti serve a chiarirne gli interessi e le posizioni e mira a stabilire un'intesa comune per le iniziative di cooperazione bilaterale o l'intervento multilaterale nei settori indicati nel presente accordo e in altri che potrebbero essere aggiunti di comune intesa tra le parti. 3. Le parti instaurano dialoghi specifici negli ambiti necessari, definiti di comune accordo.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art4 · fonte su Normattiva