[1]Diritti umani

[2]Nell'ambito del dialogo politico generale, le parti convengono di instaurare un dialogo sui diritti umani al fine di potenziare la cooperazione pratica tra di esse a livello sia multilaterale che bilaterale. L'ordine del giorno di ogni sessione di dialogo e' concordato fra le parti, tiene conto dei loro rispettivi interessi e affronta in modo equilibrato i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art5 · fonte su Normattiva