[1]Trattamento della nazione piu' favorita

[2]1. Ciascuna parte concede alle merci dell'altra il trattamento della «nazione piu' favorita» in conformita' dell'articolo 1 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e delle sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale concesso dalle parti alle merci di un altro paese in conformita' degli accordi dell'OMC.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art62 · fonte su Normattiva