[1](1) La Parte inviante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione per quanto riguarda i reati commessi, nell'ambito delle attivita' di servizio, dal proprio personale sul territorio della Parte ospitante, adottando i provvedimenti giuridici consentiti dalla propria legislazione nazionale contro tale personale.
[2](2) La Parte inviante informera', attraverso i canali diplomatici, la Parte ospitante del risultato di qualsiasi azione legale intrapresa contro tale personale.
[3](3) Nei casi in cui la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione riguardo ai reati che non siano compiuti nell'ambito delle attivita' di servizio dal personale della Parte inviante, la medesima Parte esaminera' con accuratezza la richiesta della Parte inviante di rinunciare a tale esercizio per le questioni di particolare importanza umanitaria.
[4](4) Nei casi in cui i membri della Parte inviante sono stati condannati per reati per i quali la legislazione nazionale della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e / o di altre sanzioni contrarie alla legislazione della Parte inviante, tali sanzioni non saranno applicate.
Testo vigente dal 5 maggio 2022
