[1]FINANZIARI

[2](1) Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

[3](a) le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alla legislazione ed ai regolamenti nazionali; (b) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dal trasporto, dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

[4](2) Ferme restando le disposizioni del punto(1) (b), la Parte ospitante fornira' cure mediche ed odontoiatriche d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie civili, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese su richiesta.

[5](3) Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.

Testo vigente dal 5 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art5 · fonte su Normattiva