1. E' punito, secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

  • a)il cittadino che commette all'estero un fatto costituente reato che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione b) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in danno di un cittadino italiano
  • c)lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~art3 · fonte su Normattiva