1. E' punito, secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
- a)il cittadino che commette all'estero un fatto costituente reato che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione b) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in danno di un cittadino italiano
- c)lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.
Testo vigente dal 18 novembre 1988
