1. Ogni Stato Parte comunica il piu' rapidamente possibile al Segretario generale, in conformita' con la legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative:
- a)alle circostante del reato;
- b)alle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13;
- c)alle misure adottate nei confronti dell'autore o del presunto autore del reato ed, in particolare, al risultato di ogni procedura di estradizione o altra procedura giudiziaria. 2. Lo Stato Parte nel quale un procedimento penale e' stato intentato contro il presunto autore del reato ne comunica, in conformita' con la propria legislazione nazionale, il risultato definitivo al Segretario generale. 3. Le informazioni comunicate in conformita' con i paragrafi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario generale a tutti gli Stati Parti, ai Membri dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'organizzazione"), agli altri Stati interessati ed alle Organizzazioni intergovernative internazionali appropriate.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
