1. La presente Convenzione non si applica:

  • a)alle navi da guerra; oppure
  • b)alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppure
  • c)alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate. 2. La presente Convenzione e' senza pregiudizi per le immunita' di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~convenzione-art2 · fonte su Normattiva