1. La presente Convenzione non si applica:
- a)alle navi da guerra; oppure
- b)alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppure
- c)alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate. 2. La presente Convenzione e' senza pregiudizi per le immunita' di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
