[1]ARTICOLO III Applicazione

[2]La Convenzione si applichera' ai marittimi che prestano servizio su navi atte a tenere il mare che siano autorizzate a battere la bandiera del Contraente, eccezione fatta per quelli imbarcati su: (a) navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprieta' o gestite da uno Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali; tuttavia ogni Contraente dovra' garantire, mediante l'adozione di adeguate misure che non danneggino le operazioni e le possibilita' operative di tali navi possedute o gestite dallo stesso, che il personale in servizio su tali navi risponda ai requisiti della Convenzione per quanto sia ragionevole e fattibile; (b) pescherecci; (c) panfili da diporto non adibiti al commercio; o (d) barche di legno di costruzione primitiva.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artiii · fonte su Normattiva