1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo. 2. Il segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all'adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sara' considerato avere ad oggetto il Protocollo cosi' come emandato.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~protocollo-art8 · fonte su Normattiva