1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza per la revisione della presente convenzione o l'adozione di emendamenti alla stessa. 2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti alla Convenzione per provvedere alla revisione della convenzione o all'adozione di emendamenti alla stessa a richiesta di un terzo degli stati Parti che non siano inferiori a dieci. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sara' considerato avere ad oggetto la Convenzione cosi' come emandata.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
