1. Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario generale. 2. Il Segretario generale:

  • a)informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonche' tutti i membri dell'organizzazione;
  • i)di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonche' la loro data;
  • ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  • iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonche' della data alla quale e' stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;
  • iv)della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformita' con il presente Protocollo o in conformita' con la Convenzione, concernente il presente Protocollo;
  • b)trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito. 3. All'atto di entrata in vigore del presente Protocollo una copia certificata conforme e' trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~protocollo-art9 · fonte su Normattiva