[1]1. Quando una questione d 'interpretazione e' sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, e' tenuta a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
[2]2. Quando una siffatta questione e' sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), tale giurisdizione puo' alle condizioni determinate nel paragrafo 1, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
