1. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato CE e agli atti adottati ai sensi del trattato CE, tali disposizioni sono interpretate, per l'attuazione e l'applicazione, conformemente alle sentenze e alle decisioni del caso della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunita' europee che precedono la firma del presente accordo. Le sentenze e le decisioni successive alla firma del presente accordo sono comunicate alle altre Parti contraenti. Su richiesta di una Parte contraente il Comitato misto chiarisce le implicazioni delle suddette sentenze e decisioni successive al fine di garantire il corretto funzionamento del presente accordo. Le interpretazioni esistenti sono comunicate prima della firma del presente accordo ai partner ECAA. Le decisioni del Comitato misto nell'ambito della presente procedura sono conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia. 2. Qualora, in un giudizio pendente dinanzi a una giurisdizione di un partner ECAA, sia sollevata una questione di interpretazione del presente accordo, di disposizioni degli atti di cui all'allegato I o di atti adottati conformemente ad essi, identici, nella sostanza, a disposizioni del trattato CE o ad atti adottati in virtu' del medesimo, tale giurisdizione chiede, ove lo ritenga necessario per emettere una sentenza e in conformita' dell'allegato IV, alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Un partner ECAA puo', con una sua decisione e in conformita' dell'allegato IV, stabilire in quale misura e secondo quali modalita' i suoi organi giurisdizionali applicano la presente disposizione. La suddetta decisione e' notificata al depositario e alla Corte di giustizia. Il depositario informa le altre Parti contraenti. 3. Qualora, conformemente al paragrafo 2, una giurisdizione di una Parte contraente avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno non sia in grado di fare riferimento alla Corte di giustizia, qualsiasi sentenza di detta giurisdizione e' notificata dalla Parte contraente interessata al Comitato misto che agisce in modo da tutelare l'interpretazione omogenea del presente accordo. Se il Comitato misto, entro due mesi da quando gli e' stata sottoposta una differenza tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e una sentenza di una giurisdizione di detta Parte contraente, non e' riuscito a tutelare l'interpretazione omogenea del presente accordo, si possono applicare le procedure stabilite nell'articolo 20.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art16 · fonte su Normattiva