[1]Marchi: divieto d'utilizzare emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative
[2]1. a) I Paesi dell'Unione convengono di rifiutare o d'invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione non autorizzata dalle autorita' competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonche' di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.
- b)Le disposizioni di cui alla precedente lettera a) si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o piu' Paesi dell'Unione siano membri, ad eccezione di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati gia' oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la protezione.
- c)Nessun Paese dell'Unione potra' essere tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b) a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell'entrata in vigore, in tale Paese, della presente Convenzione. I Paesi dell'Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l'uso o la registrazione previsti dalla predetta lettera a) non sia tale da suggerire, nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza d'un nesso tra l'utente e l'organizzazione. 2. Il divieto d'uso di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applichera' solamente nei casi in cui i marchi, che li comprenderanno, saranno destinati a essere usati su merci dello stesso genere o di genere simile. 3. a) Per l'applicazione di dette disposizioni, i Paesi dell'Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell'Ufficio internazionale, l'elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, ch'essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni Paese dell'Unione mettera' a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati. Tuttavia tale notificazione non e' obbligatoria per le bandiere degli Stati.
- b)Le disposizioni di cui alla lettera b) alinea 1 del presente articolo si applicano solo per quegli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che siano state comunicate dalle stesse ai Paesi dell'Unione per mezzo dell'Ufficio internazionale. 4. Ciascun Paese dell'Unione potra', entro il termine di dodici mesi decorrente dal ricevimento della notificazione, trasmettere, per mezzo dell'Ufficio internazionale, al Paese o all'organizzazione internazionale intergovernativa interessata, le sue obiezioni eventuali. 5. Per le bandiere di Stato, le misure previste dal precedente alinea I si applicheranno solo ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925. 6. Per gli emblemi di Stato diversi dalle bandiere, per i segni e punzoni ufficiali dei Paesi dell'Unione e per gli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati da piu' di due mesi dal ricevimento della notificazione, prevista dal precedente alinea 3. 7. In caso di malafede, i Paesi avranno la facolta' di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e relativi a emblemi di Stato, segni e punzoni. 8. I cittadini di ciascun Paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni del loro Paese, potranno usarli anche se fossero simili a quelli di un altro Paese. 9. I Paesi dell'Unione s'impegnano a vietare l'uso non autorizzato, nel commercio, degli stemmi di Stato degli altri Paesi dell'Unione, quando quest'uso fosse di natura tale da indurre in errore sull'origine dei prodotti. 10. Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all'esercizio, da parte dei Paesi, della facolta' di rifiutare o d'invalidare, applicando il numero 3 della lettera B) dell'articolo 6-quinquies, i marchi contenenti, senza autorizzazione, stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un Paese dell'Unione, nonche' segni distintivi delle organizzazioni internazionali intergovernative citati nel precedente alinea 1.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
