Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Art. 6-quinquies
Marchi: protezione dei marchi registrati in un Paese dell'Unione negli altri Paesi dell'Unione (clausola "tale e quale")
- A)1. Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese d'origine, sara' ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall'autorita' competente. Non sara' richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato. 2. Sara' considerato come Paese d'origine il Paese dell'Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell'Unione, il Paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell'Unione, il Paese della sua nazionalita', nel caso che egli abbia la cittadinanza di un Paese dell'Unione.
- B)La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potra' essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:
- 1)quando essi siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel Paese dove la protezione e' richiesta;
- 2)quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali o costanti del commercio del Paese dove la protezione e' richiesta;
- 3)quando essi siano contrari alla morale o all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potra' essere considerato contrario all'ordine pubblico per la sola ragione che esso non e' conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione non riguardi essa stessa l'ordine pubblico. E' tuttavia riservata l'applicazione dell'articolo 10-bis.
- C)1. Per valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovra' tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell'uso del marchio. 2. Non potranno essere rifiutati negli altri Paesi dell'Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo che essi differiscono dai marchi protetti nel Paese d'origine per elementi che non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l'identita' dei marchi nella forma in cui essi sono stati registrati nel detto Paese d'origine.
- D)Nessuno potra' beneficiare delle disposizioni del presente articolo se il marchio di cui e' rivendicata la protezione non e' registrato nel Paese d'origine.
- E)Tuttavia, in nessun caso, la rinnovazione della registrazione di un marchio nel Paese di origine comportera' l'obbligo di rinnovare la registrazione negli altri Paesi dell'Unione nei quali il marchio sia stato registrato.
- F)Il beneficio della priorita' resta acquisito ai depositi di marchi eseguiti entro il termine di cui all'articolo 4, anche quando la registrazione nel Paese di origine intervenga dopo la scadenza di tale termine.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
