[1], ecc., dell'Atto aggiuntivo

[2]1. Il presente Atto e' firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso il Governo della Svezia. 2. Il presente Atto rimane aperto alla firma a Stoccolma, fino alla data della sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo 5.1. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi partecipi dell'Accordo di Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore e le altre notificazioni necessarie.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~atto-art6 · fonte su Normattiva