[1]PROTOCOLLO RELATIVO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

[3]Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, il quale ratifichi l'Atto della presente Convenzione, di cui il presente Protocollo e' parte integrante, o vi aderisca pur non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica o dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere, nel prossimo avvenire, i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, puo', mediante notificazione al Direttore generale contemporanea alla ratifica o all'adesione comprendente l'articolo 21 dell'Atto, dichiarare che, durante i primi dieci anni d'appartenenza al medesimo, si prevarra' di una qualunque o di tutte le riserve seguenti:

  • a)sostituira' al termine di cinquanta anni, previsto negli alinea 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della presente Convenzione, un altro termine, non inferiore a venticinque anni, e al termine di venticinque anni, previsto nell'alinea 4 del predetto articolo, un altro termine, non inferiore a dieci anni;
  • b)sostituira' all'articolo 8 della presente Convenzione le disposizioni seguenti:
  • i)gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione godono, nei Paesi diversi da quello di origine delle loro opere, del diritto esclusivo di farne o autorizzarne la traduzione per tutta la durata della protezione dei loro diritti sulle opere originali. Tuttavia, il diritto esclusivo di traduzione cessa di esistere qualora l'autore non ne abbia fatto uso nei dieci anni successivi alla prima pubblicazione in originale, pubblicando o facendo pubblicare, in uno dei Paesi dell'Unione, una traduzione nella lingua per la quale la protezione sara' reclamata;
  • ii)quando, alla scadenza d'un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o d'un periodo piu' lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di sviluppo interessato, la traduzione non sia stata, dal titolare del diritto di traduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese nella o in una delle sue lingue nazionali, ufficiali o regionali, qualsiasi persona appartenente al predetto Paese potra' ottenere dall'autorita' competente una licenza non esclusiva per tradurre l'opera e pubblicare l'opera in tal modo tradotta in una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali nella quale non e' stata pubblicata. La licenza potra' essere concessa soltanto se il richiedente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda e' presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto di traduzione l'autorizzazione a tradurre e a pubblicare la traduzione e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto d'autore o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potra' essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di una traduzione gia' pubblicata in tale lingua e Paese sono esaurite;
  • iii)se il titolare del diritto di traduzione non e' potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera e, se la nazionalita' del titolare del diritto di traduzione e' nota, al rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene, oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La licenza non potra' essere concessa prima della scadenza d'un termine di due mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda;
  • iv)la legislazione nazionale adottera' le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso, nonche' il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una traduzione corretta dell'opera;
  • v)il titolo e il nome dell'opera originale devono essere stampati su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sara' valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del Paese dell'Unione in cui essa e' richiesta. L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione sono possibili se una delle lingue nazionali, ufficiali o regionali di quest'altro paese e' la medesima di quella nella quale l'opera originale e' stata tradotta, se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non e' cedibile;
  • vi)la licenza non puo' essere concessa qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera;
  • vii)tuttavia se l'autore si avvale del diritto conferito in conformita' al numero i) nel termine di dieci anni dalla data della prima pubblicazione, la licenza scadra' alla data in cui l'autore pubblica o fa pubblicare la sua traduzione nel Paese dove la licenza e' stata concessa; resta inteso, pero', che gli esemplari della traduzione gia' approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti;
  • viii)se l'autore non si avvale del diritto conferito in conformita' al numero i) nel termine di dieci anni, il compenso previsto per la licenza non esclusiva di cui sopra cessa di essere dovuto per ogni utilizzazione posteriore alla scadenza di questo termine;
  • ix)se l'autore gode del diritto esclusivo di traduzione in un Paese per avervi pubblicato o fatto pubblicare una traduzione della sua opera entro dieci anni dalla prima pubblicazione, ma se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni di tale traduzione ivi autorizzata si esauriscono, una licenza non esclusiva di traduzione dell'opera potra' essere ottenuta presso l'autorita' competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri ii) a vi), con riserva pero' delle disposizioni del numero vii);
  • c)applichera' le disposizioni dell'articolo 9.1 della presente Convenzione, riservate le disposizioni seguenti:
  • i)quando, alla scadenza d'un periodo di tre anni dalla prima pubblicazione di un'opera letteraria o artistica o d'un periodo piu' lungo stabilito dalla legislazione nazionale del Paese in via di sviluppo interessato, quest'opera non sia stata, dal titolare del diritto di riproduzione o con l'autorizzazione del medesimo, pubblicata in questo Paese nella forma originale nella quale e' stata creata, qualsiasi persona appartenente al predetto Paese potra' ottenere dall'autorita' competente una licenza non esclusiva per riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale. La licenza potra' essere concessa soltanto se il richiedente, in conformita' alle disposizioni vigenti nel Paese dove la domanda e' presentata, dimostra di aver domandato al titolare del diritto l'autorizzazione di riprodurre e pubblicare l'opera a scopo educativo o culturale e, nonostante la massima diligenza, di non aver potuto raggiungere il titolare del diritto o ottenere la sua autorizzazione. La licenza potra' essere concessa, alle medesime condizioni, se le edizioni di quest'opera nella forma originale, gia' pubblicate in tale Paese, sono esaurite;
  • ii)se il titolare del diritto di riproduzione non e' potuto essere raggiunto dal richiedente, questo deve indirizzare copie della sua domanda all'editore il cui nome figura sull'opera e, se la nazionalita' del titolare del diritto di riproduzione e' nota, al rappresentante diplomatico o consolare del Paese cui detto titolare appartiene, oppure all'organismo eventualmente designato dal Governo di questo Paese. La licenza non potra' essere concessa prima della scadenza d'un termine di due mesi a decorrere dall'invio delle copie della domanda;
  • iii)la legislazione nazionale adottera' le disposizioni atte ad assicurare al titolare del diritto di riproduzione un equo compenso, nonche' il pagamento e il trasferimento del medesimo, con riserva delle disposizioni nazionali in materia di divise, e a garantire una riproduzione corretta dell'opera;
  • iv)il titolo originale e il nome dell'autore dell'opera devono essere stampati su tutti gli esemplari della riproduzione pubblicata. La licenza sara' valida soltanto per l'edizione all'interno del territorio del Paese dell'Unione in cui essa e' richiesta. L'importazione e la vendita di esemplari in un altro Paese dell'Unione, a scopo educativo o culturale, sono possibili se la legge nazionale ammette la licenza e se nessuna delle disposizioni in vigore in questo Paese si oppone all'importazione e alla vendita; l'importazione e la vendita nel territorio di qualsiasi Paese dell'Unione, ove le condizioni precedenti non sussistano, sono regolate dalla legislazione di questo Paese e dagli accordi da esso conclusi. La licenza non e' cedibile;
  • v)la licenza non puo' essere concessa qualora l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera;
  • vi)tuttavia se l'autore si avvale del diritto di riprodurre l'opera, la licenza scadra' alla data in cui l'autore pubblica o fa pubblicare la sua opera in forma originale nel Paese dove la licenza e' stata concessa; resta inteso, pero', che gli esemplari dell'opera gia' approntati prima della data di scadenza della licenza potranno ancora essere venduti;
  • vii)se l'autore pubblica o fa pubblicare la sua opera nella forma originale in un Paese, ma se, posteriormente e durante l'esistenza del proprio diritto sull'opera, tutte le edizioni autorizzate in detta forma originale si esauriscono in questo Paese, una licenza non esclusiva di riproduzione e di pubblicazione dell'opera potra' essere ottenuta presso l'autorita' competente nel medesimo modo e nelle stesse condizioni che la licenza non esclusiva contemplata nei numeri i) a v), con riserva pero' delle disposizioni del numero vi);
  • d)sostituira' agli alinea 1 e 2 dell'articolo 11-bis della presente Convenzione le disposizioni seguenti:
  • i)gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo d'autorizzare la radiodiffusione delle loro opere e la comunicazione al pubblico delle opere radiodiffuse qualora questa comunicazione sia fatta a scopo di lucro;
  • ii)spetta alle legislazioni nazionali dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio del diritto previsto nel precedente numero, ma tali condizioni hanno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore ne' il diritto del medesimo ad un equo compenso che, in mancanza di amichevole accordo, sara' fissato dall'autorita' competente;
  • e)si riservera' il diritto, esclusivamente a scopo d'insegnamento, di studio e di ricerca in tutti i settori dell'educazione, di limitare la protezione delle opere letterarie ed artistiche purche' la legislazione nazionale adotti disposizioni atte ad assicurare all'autore un compenso conforme alle norme di pagamento applicabili agli autori nazionali; il pagamento e il trasferimento del compenso saranno assoggettati alle disposizioni nazionali in materia di divise. Gli esemplari di un'opera pubblicata in applicazione delle riserve fatte in forza del presente alinea possono essere importati e venduti in un altro Paese dell'Unione per gli scopi succitati, purche' questo Paese non si sia prevalso delle predette riserve e non vieti l'importazione e la vendita. Se le suddette condizioni non sono adempiute, l'importazione e la vendita di questi esemplari in un Paese dell'Unione che non beneficia del presente Protocollo sono vietate ove manchi l'accordo dell'autore o dei suoi aventi causa.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~protocollo-art1 · fonte su Normattiva