1. Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano in un protocollo intitolato "Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo". 2. Riservate le disposizioni dell'articolo 28.1 b) i) e c), il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo forma parte integrante del presente Atto.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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