1. Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano in un protocollo intitolato "Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo". 2. Riservate le disposizioni dell'articolo 28.1 b) i) e c), il Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo forma parte integrante del presente Atto.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
