[1]Ogni Paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell'articolo 31.1. della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l'estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei Paesi contemplati nell'articolo 1 del presente Protocollo, puo' notificare al Direttore generale che le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarra' di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto.

[3]FATTO a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~protocollo-art6 · fonte su Normattiva