Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
Art. 5 (Protocollo)
1. Ogni Paese dell'Unione puo' dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo,
- a)che, se e' un Paese contemplato dall'articolo 1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui Paese d'origine e' un Paese dell'Unione che accetta l'applicazione delle riserve del presente Protocollo, o
- b)che ammette l'applicazione delle disposizioni del Protocollo alle opere delle quali esso e' Paese d'origine, da parte dei Paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1 a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una dichiarazione d'applicazione del presente Protocollo in forza della disposizione del comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo stesso. 2. La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
