1. Ogni Paese dell'Unione puo' dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo,

  • a)che, se e' un Paese contemplato dall'articolo 1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui Paese d'origine e' un Paese dell'Unione che accetta l'applicazione delle riserve del presente Protocollo, o
  • b)che ammette l'applicazione delle disposizioni del Protocollo alle opere delle quali esso e' Paese d'origine, da parte dei Paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1 a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una dichiarazione d'applicazione del presente Protocollo in forza della disposizione del comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo stesso. 2. La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~protocollo-art5 · fonte su Normattiva