1. Ciascun Paese puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o d'adesione, o notificare per iscritto al Direttore generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione e' applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l'estero. 2. Il Paese che ha fatto una tale dichiarazione o una tale notificazione puo', in qualsivoglia momento, notificare al Direttore generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori. 3. a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1 prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore generale.
- b)Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2 prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore generale l'ha ricevuta.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
