[1]generale dell'attivita' consolare
[2]L'ufficio consolare favorisce con la sua attivita' la collaborazione fra le Parti contraenti nel campo economico, commerciale, culturale, scientifico, turistico e sportivo, contribuendo in tal modo allo sviluppo delle relazioni amichevoli fra i due Paesi.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
