funzionari consolari sono abilitati a:

  • a)proteggere i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini, nonche' delle persone giuridiche aventi la nazionalita' di detto Stato, in conformita' al diritto internazionale ed alle disposizioni della presente Convenzione;
  • b)promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato d'invio e quello ricevente;
  • c)rendersi edotti, con tutti i mezzi leciti a disposizione, della situazione e dell'evoluzione, della vita commerciale, economica, sociale, culturale e scientifica nello Stato ricevente, riferendo in materia al Governo dello Stato d'invio e fornendo informazioni alle persone interessate;
  • d)prestare aiuto ed assistenza ai cittadini ed alle persone giuridiche dello Stato d'invio e comunicare con essi;
  • e)informarsi reltivamente a qualunque incidente che coinvolga gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
  • f)assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorita' giurisdizionali e amministrative dello Stato ricevente e adottare, secondo le prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato ricevente, e adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la reppresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali autorita'; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare, nel rispetto delle leggi dello Stato ricevente, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini nel caso in cui questi ultimi, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, non possono tutelare in tempo utile i loro diritti e interessi;
  • g)chiedere la collaborazione delle autorita' competenti dello Stato ricevente per la ricerca dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la localita' ove si trovano.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art2 · fonte su Normattiva