I funzionari consolari sono abilitati a:
- a)proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato di invio, nonche' quelli dei cittadini ivi comprese le persone giuridiche;
- b)favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra le Parti contraenti e promuovere le relazioni amichevoli;
- c)informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne in proposito al Governo di invio e dare informazioni alle persone interessate.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
