[1]ispettive e di controllo nei riguardi della nave

[2]1. Il capo dell'ufficio consolare puo':

  • a)interrogare il capitano e gli altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio al fine di ottenere informazioni circa la nave, il carico, l'andamento e lo scopo del viaggio, verificare i documenti della nave e, in generale, facilitare l'arrivo e la partenza della nave;
  • b)risolvere le controversie tra il capitano e gli altri membri dell'equipaggio ed applicare le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave dello Stato di invio, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo 24;
  • c)compiere gli atti connessi all'imbarco ed allo sbarco del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;
  • d)ricevere o redigere dichiarazioni, rilasciare certificati e documenti che riguardano la nave, redigere atti o altri documenti, previsti dall'ordinamento dello Stato di invio, concernenti la immatricolazione della nave, la proprieta' od altro diritto reale sulla nave stessa;
  • e)ricevere le deposizioni del capitano e degli altri membri dell'equipaggio conformemente alla legislazione dello Stato di invio;
  • f)compiere le attivita' connesse all'assistenza sanitaria, al ricovero ospedaliero, al rimpatrio del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;
  • g)compiere tutti gli atti previsti dalla legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione, che non siano contrari alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza. 2. Il capo dell'ufficio consolare assicura l'assistenza giudiziaria del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art23 · fonte su Normattiva