1. Il funzionario consolare puo' interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave. 2. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorita' giudiziaria ed alle altre autorita' locali, prestare loro assistenza, compreso, qualora cio' sia necessario, l'assistenza legale e fungere da interprete nei rapporti tra loro e dette autorita'. Tali diritti possono essere limitati solo nei casi che interessino la sicurezza dello Stato, se le leggi dello Stato ricevente lo prevedono. 3. Il funzionario consolare puo' decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, predisporre gli atti ed i provvedimenti connessi all'arruolamento ed al licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli puo' inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento della disciplina a bordo. 4. Il funzionario consolare puo', qualora sia necessario, disporre il ricovero in ospedale o il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio. Il funzionario consolare ne dara' comunicazione alle autorita' dello Stato ricevente le quali presteranno la propria collaborazione per facilitare il ricovero o il rimpatrio. 5. Il funzionario consolare puo', in ordine alle navi dello Stato d'invio che si trovino in un porto dell'altro Stato, d'invio che si trovino in un porto dell'altro Stato, ricevere gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi di proprieta' e di altri diritti reali anche di garanzia ed eseguire le relative annotazioni e trascrizioni, nonche' effettuare il trasferimento o la cancellazione dal registro dello Stato d'invio di qualsiasi nave. 6. Il funzionario consolare puo', nei confronti delle navi dello Stato d'invio, prendere misure per l'attuazione delle leggi di detto Stato in materia di navigazione cui non si oppongano le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
