[1]' dei locali consolari

[2]1. I locali consolari sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari se non con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato di invio. Tuttavia questo consenso puo' essere presunto nel caso di incendio od altro sinistro che renda necessarie misure protettive immediate ferma restando le disposizioni dell'articolo 35 della presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza adottera' ogni misura appropriata per proteggere i locali consolari da qualsiasi intrusione o danno e per prevenire ogni turbamento della tranquillita' e ogni menomazione della dignita' dell'ufficio consolare. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai locali che siano destinati esclusivamente a residenza del capo dell'ufficio consolare, a condizione che si trovino nello stesso edificio o nel medesimo compendio in cui sono situati i locali consolari.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art32 · fonte su Normattiva