' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono accedervi, tranne che con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da lui designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia questo consenso puo' essere presunto nel caso di incendio o altro sinistro che esigano misure immediate di protezione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art13 · fonte su Normattiva