1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto nel suo territorio, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, da parte dello Stato di invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, ovvero aiutare detto Stato a procurarsi i locali in altro modo. 2. Lo Stato di residenza deve altresi', ove occorra, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
