ai danni del personale delle Nazioni Unite e de1 personale associato. 1. Il fatto intenzionale di:

  • a)perpetrare un omicidio od attuare un sequestro, ovvero di attentare altrimenti alla persona o alla liberta' di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato;
  • b)perpetrare, nei confronti dei locali ufficiali, del domicilio privato o dei mezzi di trasporto di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato, un attentato ed atti di violenza tali da metterne in pericolo la persona o la liberta';
  • c)minacciare di commettere un attentato di tal genere allo scopo di costringere una persona fisica o morale a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene;
  • d)tentare di commettere un attentato di tal genere;
  • e)partecipare come complice a tale attentato o ad un tentativo di commetterlo, ovvero di organizzarne od ordinarne l'esecuzione, sara' considerato da ogni Stato parte un'infrazione alla propria legislazione interna. 2. Ogni Stato parte rendera' le infrazioni di cui al paragrafo 1 passibili delle pelle del caso, tenendo conto della loro gravita.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art9 · fonte su Normattiva