delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato Gli Stati parte collaboreranno per prevenire le infrazioni di cui all'Articolo 9, ed in particolare:

  • a)adottando tutti i provvedimenti possibili al fine di impedire che nei rispettivi territori si preparino infrazioni destinate ad essere perpetrate all'interno o al di fuori dei loro territori;
  • b)scambiando informazioni, in conformita' con la legislazione nazionale, e coordinando i provvedimenti amministrativi e di altro genere da adottare, a seconda dei casi, allo scopo di prevenire che vengano commesse le infrazioni.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art11 · fonte su Normattiva