1. Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti previsti dal presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle riportate nell'Annesso al presente Accordo. Tali servizi e tali rotte saranno denominati qui di seguito "servizi convenuti" e "rotte specificate". 2. L'impresa designata di ciascuna Parte Contraente usufruira' dei seguenti diritti:

  • a)del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte Contraente;
  • b)del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio;
  • c)del diritto di imbarcare e sbarcare, nel suddetto territorio, sui servizi convenuti, passeggeri, merci e posta, alle condizioni stabilite nel presente Accordo e nel suo Annesso. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere interpretata in modo da conferire all'impresa designata dell'una e dell'altra Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta trasportati contro pagamento o destinati ad un altro punto del territorio di questa altra Parte Contraente ("cabotaggio").

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art2 · fonte su Normattiva