(1) Ogni Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, l'impresa incaricata di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate. (2) I servizi convenuti potranno essere gestiti immediatamente o in data successiva a scelta della Parte contraente alla quale sono accordati i diritti a condizione che le autorita' aeronautiche della Parte contraente che accorda i diritti, abbiano concesso l'autorizzazione di esercizio richiesta, che dovra' essere accordata, nel piu' breve termine possibile, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo e dello articolo 7. (3) Le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire prove soddisfacenti circa la propria idoneita' a soddisfare le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti normalmente applicati al funzionamento dell'impresa di trasporto aereo nonche' all'esercizio dei servizi aerei internazionali. (4) Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente avranno il diritto di non accettare la designazione dell'impresa o di sospendere o revocare a tale impresa l'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo, o di imporre le condizioni ritenute necessarie all'esercizio di tali diritti, quando le dette autorita' non abbiano una prova certa che la parte preponderante della proprieta' e dell'effettivo controllo dell'impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa, o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. (5) Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di sospendere o di revocare l'autorizzazione di gestione o di imporre le condizioni che esse ritengono necessarie nel caso in cui l'impresa designata dall'altra Parte contraente non osservi le leggi e i regolamenti della Parte contraente che accorda i diritti, o non soddisfi le condizioni in base alle quali i diritti sono accordati conformemente alle disposizioni del presente accordo e del suo allegato. Tale azione non sara' esercitata che previa consultazione fra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e la consultazione avra' luogo entro un termine di 30 giorni a partire dalla data della richiesta.
Testo vigente dal 18 settembre 1974
