[1]Articolo VI.

[2]1. - I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati nel presente accordo. 2. - Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di non riconoscere validi, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artvi · fonte su Normattiva