[1]Articolo XX.

[2]Il presente accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo allo scambio di note relativo allo strumento italiano di ratifica.

[3]FATTO a Kingston il 18 maggio 1971 in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Governo della Repubblica italiana E. CASAGRANDI

[5]Per il Governo di Giamaica H. SHEARER

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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