[1]Articolo XX.
[2]Il presente accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo allo scambio di note relativo allo strumento italiano di ratifica.
[3]FATTO a Kingston il 18 maggio 1971 in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.
[4]Per il Governo della Repubblica italiana E. CASAGRANDI
[5]Per il Governo di Giamaica H. SHEARER
Testo vigente dal 18 settembre 1974
