[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'articolo 13 e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti con lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia a Kingston il 29 settembre 1993 in lingua italiana ed in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo di Repubblica italiana Giamaica L'AMBASCIATORE (Antonio Provenzano)

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;300~accordo-art14 · fonte su Normattiva