[1]Articolo II
[2]Lo Stato di lancio ha la totale responsabilita' di risarcire i danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra o ad aeromobili in volo.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
[1]Articolo II
[2]Lo Stato di lancio ha la totale responsabilita' di risarcire i danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra o ad aeromobili in volo.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artii · fonte su Normattiva