[1]Articolo III
[2]In caso di danno causato, in luogo diverso dalla superficie terrestre, ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest'ultimo e' responsabile soltanto se il danno e' dovuto a sua colpa o a colpa di persone di cui a tenuto a rispondere.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
