[1]Articolo VI

[2]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio e' esente da responsabilita' nella misura in cui uno Stato di lancio prova che il danno e' risultato interamente o parzialmente da colpa grave o da un atto od ommissione perpetrati, con l'intento di causare danni da parte di uno Stato richiedente o di persone fisiche o giuridiche che esso rappresenta. 2. Nessun esonero e' concesso nei casi in cui il danno sia derivato da attivita' svolte da uno Stato di lancio che non siano in conformita' con il diritto internazionale, ivi inclusi, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite e il Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artvi · fonte su Normattiva