[1]Articolo VIII

[2]1. Uno Stato che subisca danni, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscano danni, puo' chiedere allo Stato di lancio il risarcimento di tali danni. 2. Se lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalita' non ha chiesto il risarcimento, un altro Stato puo', per quanto riguarda il danno subito sul suo territorio da parte di una persona fisica o giuridica, presentare una domanda in tal senso ad uno Stato di lancio. 3. Se ne' lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalita' ne' lo Stato nel cui territorio e' stato subito il danno hanno chiesto il risarcimento o notificato la propria intenzione di richiederlo, un altro Stato puo', per quanto riguarda i danni subiti dai suoi residenti permanenti, chiedere il risarcimento a uno Stato di lancio.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artviii · fonte su Normattiva