[1]Articolo VII
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai danni causati da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio:
- a)a cittadini di detto Stato di lancio;
- b)a cittadini stranieri durante il periodo in cui partecipano alle attivita' di funzionamento di detto oggetto spaziale dal momento del suo lancio o in una qualsiasi fase successiva fino alla sua discesa, o durante il periodo in cui essi si trovino nelle immediate vicinanze di un'arca di previsto lancio o recupero quali invitati da parte di detto Stato di lancio.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
