[1]Articolo VII

[2]Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai danni causati da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio:

  • a)a cittadini di detto Stato di lancio;
  • b)a cittadini stranieri durante il periodo in cui partecipano alle attivita' di funzionamento di detto oggetto spaziale dal momento del suo lancio o in una qualsiasi fase successiva fino alla sua discesa, o durante il periodo in cui essi si trovino nelle immediate vicinanze di un'arca di previsto lancio o recupero quali invitati da parte di detto Stato di lancio.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artvii · fonte su Normattiva