[1]Articolo XII
[2]L'ammontare del risarcimento che lo Stato di lancio sara' tenuto ad effettuare ai sensi della presente Convenzione sara' determinato in conformita' del diritto internazionale e dei principi di giustizia ed equita', di modo che il risarcimento del danno sia tale da reintegrare la persona, fisica o giuridica, lo Stato o l'organizzazione internazionale richiedente nella condizione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
