[1]Articolo XIII
[2]A meno che lo Stato richiedente e lo Stato che deve provvedere al risarcimento ai sensi della presente Convenzione concordino su un'altra forma di risarcimento, quest'ultimo e' pagato nella valuta dello Stato richiedente o, se detto Stato cosi' richiede, nella valuta dello Stato tenuto al risarcimento.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
