[1]Articolo XXI

[2]Se il danno causato da un oggetto spaziale presenta un grosso pericolo per la vita umana o interferisce seriamente con le condizioni di vita della popolazione o con il funzionamento di centri vitali, gli Stati parti e in particolare lo Stato di lancio esamineranno la possibilita' di dare adeguata e rapida assistenza allo Stato che ha subito il danno, quando esso cosi' richieda. Tuttavia, il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati parti a termini della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~artxxi · fonte su Normattiva