[1]Articolo XXI
[2]Se il danno causato da un oggetto spaziale presenta un grosso pericolo per la vita umana o interferisce seriamente con le condizioni di vita della popolazione o con il funzionamento di centri vitali, gli Stati parti e in particolare lo Stato di lancio esamineranno la possibilita' di dare adeguata e rapida assistenza allo Stato che ha subito il danno, quando esso cosi' richieda. Tuttavia, il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati parti a termini della presente Convenzione.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
