Art. 10 (Accordo)
[1]e verifica dei conti
[2]1. Ogni Stato membro contribuisce annualmente alle spese d'investimento ed alle spese correnti di funzionamento del Laboratorio mediante versamento in divisa convertibile; l'ammontare della somma globale viene calcolata secondo una proporzione stabilita ogni tre anni dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri e basata sulla media del reddito nazionale netto al costo dei fattori di ogni Stato membro durante gli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche. 2. Il Consiglio puo' decidere alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri di tener conto di ogni circostanza particolare di uno Stato membro e di modificare in conseguenza il suo contributo. Le circostanze particolari ai sensi della presente disposizione sussistono essenzialmente quando il reddito nazionale pro-capite di uno Stato membro e' inferiore ad una cifra che sara' stabilita dal Consiglio con la stessa maggioranza oppure quando uno Stato membro e' tenuto a contribuire per piu' del 30 per cento dell'ammontare totale dei contributi fissati dal Consiglio in conformita' con la scala di cui al par. 1) del presente articolo. 3. a) Gli Stati che diventano parti contraenti del presente Accordo posteriormente al 31 dicembre dell'anno della sua entrata in vigore, corrispondono, oltre ai contributi per le spese future d'investimento e per le spese correnti di funzionamento, un contributo speciale per le spese d'investimento precedentemente sostenute dal Laboratorio. L'ammontare di questo contributo speciale e' fissato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
- b)Tutti i contributi corrisposti ai sensi della precedente lettera a) verranno usati per ridurre i contributi degli altri Stati membri salvo decisione contraria del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. 4. Se dopo l'entrata in vigore del presente Accordo uno Stato diventa parte contraente di esso o cessa di esserlo, la scala dei contributi di cui al par. 1) viene modificata. La nuova scala entra in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario successivo. 5. Il Direttore Generale notifica agli Stati membri l'ammontare dei loro contributi annuali e, in accordo con il Comitato finanziario, le date di versamento. 6. Il Direttore generale tiene il conto esatto di tutte le entrate ed uscite. 7. Il Consiglio nomina dei revisori dei conti che esaminano la contabilita' del Laboratorio. I suddetti revisori sottopongono al Consiglio un rendiconto annuale. 8. Il Direttore generale fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e tutta l'assistenza di cui possono avere bisogno per l'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
